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ROMA. Era stato assegnato a Bono, nel sassarese, ma aveva diritto a stare vicino alla nonna, inferma, a Prato. Una storia a lieto fine per il carabiniere che si è visto dare ragione dal Tar del Lazio e che quindi ora potrà vedere soddisfatta la sua richiesta di stare vicino alla nonna.
Un passo indietro: l'uomo, nello specifico un maresciallo, era stato assegnato d’autorità in Sardegna al termine del 12° corso triennale per allievi marescialli dell’Arma. Una destinazione contestata dal militare, che aveva chiesto di poter lavorare in una sede più vicina alla nonna: doveva occuparsi di lei e poteva grazie ai benefici previsti dalla legge 104. Il militare, si legge nella ricostruzione del Tribunale, aveva usufruito dei permessi per assistere l’anziana nonna “affetta da grave handicap e residente in Prato”, risultando “l’unico familiare che poteva prestarle assistenza”. Nonostante ciò, era stato assegnato alla legione carabinieri Sardegna e successivamente alla stazione di Bono, nel Sassarese.
Diverse le motivazioni avanzate dal comando per giustificare questa decisione. Tutte smontate dal Tar.
Si parla della posizione in graduatoria: il maresciallo era infatti “al posto 685 su 690 promossi”. Poi c'era la questione della necessità di organico: "Il ministero della Difesa si è costituito in giudizio", si legge. Tra i documenti presentati "una relazione predisposta dal Comando Generale dell’Arma" in cui si parla di come "la sede di servizio individuata era particolarmente bisognosa di alimentazione nel ruolo (45 vincitori sono, infatti, stati destinati alla regione Sardegna, a fronte di 20 assegnati in Toscana, 35 in Emilia-Romagna e 20 in Liguria, sedi queste gradite dall’interessato)".
Il Tar, dati alla mano, non è d'accordo: "In termini assoluti è necessario più personale appartenente al ruolo Marescialli nelle sedi richieste dal ricorrente anziché in Sardegna (in Sardegna mancano infatti 165 Marescialli, in Toscana 170, in Emilia-Romagna 213 e in Liguria 171)". Il Collegio afferma che “le scelte dell’amministrazione di assegnazione delle sedi devono rispondere a parametri di ragionevolezza e imparzialità”. E ancora: il trasferimento può essere negato solo se esistono “puntuali e specifiche esigenze di servizio che devono essere ben individuate e bilanciate con l’interesse del privato”.
Per questo il Tar conclude che “non sussistevano, pertanto, ragioni sufficienti per procedere alla assegnazione del ricorrente in una sede di servizio così penalizzante”, accogliendo il ricorso e annullando gli atti impugnati. E lieto fine fu.









