CAGLIARI. I volontari del sistema 118 devono potersi assentare dal lavoro, mantenendo il posto e la retribuzione, per prestare la propria opera in soccorso degli altri. Lo richiede la situazione di emergenza causata dai contagi di coronavirus. La previsione, che in sostanza è una parificazione ai volontari di protezione civile, deve essere contenuta nel nuovo decreto che sta per essere emanato dal governo Conte: è l'appello che arriva dal comitato Emergenza-Urgenza in Sardegna, che riunisce alcune coop e associazioni che operano nel settore.
"In Sardegna più dell'80 per cento degli interventi effettuati dal sistema 118 Areus", spiega il portavoce Claudio Cugusi, "è affidato alle Msb, ovvero le organizzazioni di base: associazioni di volontariato e cooperative sociali. In una situazione di grave emergenza come quella che stiamo vivendo per il coronavirus, con soccorritori ai quali è stata imposta la quarantena a seguito di contatto con paziente risultato positivo, sarebbe utile se il governo con decreto legge estendesse ai soccorritori volontari dell'emergenza urgenza i benefici previsti nel dpr 194/2001 per i volontari della protezione civile". Quindi appare ormai certo che anche i volontari che sono venuti a contatto con il paziente cagliaritano debbano rimanere chiusi in casa per due settimane. Almeno.
In quarantena gli operatori venuti a contatto con il paziente risultato positivo a Cagliari
Di seguito, il testo del decreto e le norme sul funzionamento
I lavoratori operanti, in qualità di volontari, nelle organizzazioni della protezione civile, iscritte negli appositi elenchi nazionali e/o territoriali, possono chiedere al proprio datore di lavoro di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR 194/2001).
I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:
al mantenimento del posto di lavoro;al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 4 L. 11/8/1991, n. 266 e DM attuativi.La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale.
Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego:
per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno per calamità naturali, catastrofi, eventi fronteggiabili con mezzi e poteri straordinari;per un periodo non superiore a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno in caso di emergenza nazionale e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati;per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino a 30 giorni nell’anno, per attività di pianificazione, simulazione, addestramento, formazione dei volontari.Quando al lavoratore viene chiesto il proprio intervento, in veste di volontario, per un evento o un’attività di protezione civile, lo stesso è tenuto a fornire al datore di lavoro idonea documentazione; in particolare l’attestazione di impiego proveniente dall’associazione) dalla quale si possa desumere:
il periodo di assenza effettuato per prendere parte all’attività di soccorso;la motivazione dell’assenza con riferimento agli eventi ed ai successivi provvedimenti che hanno determinato la necessità dell’intervento.RimborsoIl datore di lavoro può chiedere il rimborso delle somme corrisposte al lavoratore che si è assentato per svolgere gli interventi di protezione civile, mentre restano esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge agli Istituti (Circolare INPS 29 novembre 1994 n. 314).
Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve presentare domanda all’Autorità di protezione civile territorialmente competente entro i due anni successivi al termine dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività di formazione. Nella domanda devono essere indicati la qualifica professionale del lavoratore interessato, la retribuzione oraria o giornaliera le giornate di assenza e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità permetterne l’accreditamento.
Lavoratori autonomi
Anche ai volontari-lavoratori autonomi, appartenenti ad organizzazioni di volontariato registrate, spetta il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, calcolato sulla base della dichiarazione redditi anno precedente, entro il limite massimo di € 103,29 lordi al giorno (su domanda all’autorità di protezione civile competente).