CAGLIARI. La Questura di Cagliari gli aveva vietato di accedere per tre anni a stadi e impianti sportivi (di tutta Italia) dove si disputano manifestazioni sportive, non solo del Cagliari ma anche di calcio a 5 - amichevoli comprese - di qualsiasi categoria. Non è tutto: il cittadino, per lo stesso periodo, non può nemmeno transitare nelle aree comprese nel raggio di 500 metri dagli impianti interessati dalle manifestazioni, da 12 ore prima dello svolgimento e fino alle 12 ore successive, né nei luoghi di transito e trasporto di chi partecipava agli eventi sportivi, a Cagliari, Elmas e Assemini. Motivo: la sua presunta pericolosità sociale in relazione a una serie di reati, tutti connessi alla “organizzazione e promozione di un gruppo con prevalente ispirazione anarco-insurrezionalista a connotazione orizzontale e informale, operante a Cagliari e in altri luoghi del distretto”, e la denuncia per il reato di “associazioni con finalità di terrorismo”.
Da qui era nato il ricorso del cittadino contro il Daspo, che oggi è stato però respinto dal Tar della Sardegna. In sostanza: secondo il legale che ha impugnato il provvedimento, la misura era sproporzionata, e ciò anche assumendo che le condotte contestate fossero vere. Il cittadino (e il legale) contestano in particolare che non si possa applicare il Daspo per reati non sportivi e che quelli indicati nel provvedimento non sarebbero luoghi che si prestano ad attentati terroristici né a scontri tra tifoserie in cui il denunciato potrebbe infiltrarsi. Secondo il legale che ha impugnato il provvedimento, la Questura non avrebbe compiuto nessuna valutazione in concreto di pericolosità sociale, “essendosi limitata a richiamare i capi di imputazione contenuti nella denuncia del cittadino all’autorità giudiziaria e ad affermare che gli stessi ‘dimostrano come egli sia altamente pericoloso per la sicurezza pubblica’”
Il Collegio invece ha stabilito che il Daspo è una “misura preventiva legittima”, basata su un giudizio di pericolosità che non richiede una condanna penale definitiva, e che la durata triennale e l'estensione del divieto sono proporzionate e adeguatamente motivate. Nella sentenza si evidenzia la “possibilità di adottare i provvedimenti amministrativi di divieto di accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive anche nei confronti di ‘coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva".